(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
               Autonoma Valle d'Aosta Parte I - n. 13 
                         del 21 marzo 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di Gruppi consiliari. 
       Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 
 
  1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale  17  marzo
1986, n. 6 (Funzionamento dei  Gruppi  consiliari),  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «2-ter. I contributi finanziari sono erogati: 
      a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura,
dai Consiglieri eletti nella stessa lista; 
      b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono  nel  corso  della
legislatura, ad eccezione del Gruppo misto; 
      c) ai Gruppi consiliari che  rimangono  composti  da  un  unico
consigliere in caso di fuoriuscita di uno o  piu'  consiglieri  dagli
stessi.». 
  2. All'art. 5 della legge regionale n.  6/1986  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  e
sono state da egli stesso preventivamente autorizzate»; 
    b) l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al
periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il  giorno  antecedente  la
data di  convalida  delle  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio
regionale, e' depositato entro 30  giorni  dalla  data  di  convalida
delle elezioni.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. In sede di rendiconto di fine legislatura o  di  rendiconto
di Gruppi  cessati,  le  eventuali  somme  che  costituiscono  avanzo
dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite  e
introitate nel bilancio del Consiglio regionale.»; 
    d) dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera c), e' aggiunto
il seguente: 
      «7-bis. Alla fine  della  legislatura  o  alla  cessazione  del
Gruppo, al rendiconto e' allegato un  inventario  dei  beni  durevoli
acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito
del  rendiconto,  i  consiglieri  appartenenti  al   Gruppo   possono
riscattare  tali  beni.  In  caso  di  riscatto,  il  ricavato  della
compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il
valore dei  beni  riscattati  e'  determinato  detraendo  dal  prezzo
d'acquisto  dei  beni  stessi  l'ammortamento,   calcolato   con   le
percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42).»; 
    e) dopo il comma 7-bis, introdotto dalla lettera d), e'  aggiunto
il seguente: 
      «7-ter. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo  che  si
succede da una legislatura all'altra puo'  decidere  di  mantenere  i
beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma Ibis  e  non
oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli  stessi  al  patrimonio
del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del
Consiglio regionale.»; 
    f) dopo il comma 7-ter, introdotto dalla lettera e), e'  aggiunto
il seguente: 
      «7-quater. In caso di mancata decisione entro il termine di cui
al comma 7-ter o al momento della cessazione del Gruppo,  i  beni  di
cui al comma  7-bis  sono  trasferiti  al  patrimonio  del  Consiglio
regionale.»; 
    g) dopo il  comma  7-quater,  introdotto  dalla  lettera  f),  e'
aggiunto il seguente: 
      «7-quinquies. Il Gruppo  che  si  succede  da  una  legislatura
all'altra puo' decidere di  subentrare  nei  rapporti  giuridici  del
precedente corrispondente Gruppo.».