(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta Parte I - n. 13 del 21 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di Gruppi consiliari. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), e' aggiunto il seguente: «2-ter. I contributi finanziari sono erogati: a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista; b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto; c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o piu' consiglieri dagli stessi.». 2. All'art. 5 della legge regionale n. 6/1986 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e sono state da egli stesso preventivamente autorizzate»; b) l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: «Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente la data di convalida delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e' depositato entro 30 giorni dalla data di convalida delle elezioni.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. In sede di rendiconto di fine legislatura o di rendiconto di Gruppi cessati, le eventuali somme che costituiscono avanzo dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.»; d) dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera c), e' aggiunto il seguente: «7-bis. Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto e' allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito del rendiconto, i consiglieri appartenenti al Gruppo possono riscattare tali beni. In caso di riscatto, il ricavato della compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il valore dei beni riscattati e' determinato detraendo dal prezzo d'acquisto dei beni stessi l'ammortamento, calcolato con le percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»; e) dopo il comma 7-bis, introdotto dalla lettera d), e' aggiunto il seguente: «7-ter. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra puo' decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma Ibis e non oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli stessi al patrimonio del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del Consiglio regionale.»; f) dopo il comma 7-ter, introdotto dalla lettera e), e' aggiunto il seguente: «7-quater. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 7-ter o al momento della cessazione del Gruppo, i beni di cui al comma 7-bis sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.»; g) dopo il comma 7-quater, introdotto dalla lettera f), e' aggiunto il seguente: «7-quinquies. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra puo' decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.».